Nel processo civile non serve proporre querela di falso contro le scritture private di terzi, che sono “liberamente contestabili”

Nel processo civile non serve proporre querela di falso contro le scritture private di terzi, che sono “liberamente contestabili”
12 Maggio 2021: Nel processo civile non serve proporre querela di falso contro le scritture private di terzi, che sono “liberamente contestabili” 12 Maggio 2021

E’ frequente, nel processo civile, che le parti producano scritture private redatte da terzi quale prova di circostanze di fatto di loro interesse. La giurisprudenza qualifica tali documenti quali “prove atipiche” ed attribuisce loro “valore indiziario”, ritenendo che siano “liberamente valutabili dal giudice” (Cass. civ. n. 17612/2013).

L’ordinanza n. 6650/2020 della Cassazione civile ha affrontato un tema non raro, e cioè quello relativo ai modi della contestazione della loro autenticità.

La parte ricorrente, infatti, si doleva che la Corte territoriale avesse “riconosciuto efficacia probatoria” ad una polizza e ad una quietanza redatte inter alios, ritenendo che ad invalidarne l’efficacia indiziaria non fosse sufficiente la mera contestazione della sua autenticità, pur tempestivamente sollevata, ma fosse indispensabile la querela di falso.

Le censure rivolte contro tale decisione riguardavano il fatto che la parte ricorrente già in comparsa di risposta “aveva liberamente contestato l'autenticità della polizza” e, in particolare, “la conformità della fotocopia all'originale” - ex art. 2719 c.c. -, “nonché - ex art. 214 cpc - la genuinità del documento”, sostenendo che fosse “contraffatto e non conforme a quelli utilizzati dalla compagnia assicuratrice”.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, in parte qua, ribadendo il principio giuridico per cui "le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità" (Cass. sez. unite 15169/2010; conf. Cass. 23788/2014; conf. Cass. 24208/2010, secondo cui "nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sulla autenticità dì tali documenti, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca")

Applicando questo principio alla controversia scrutinata, la Suprema Corte ha osservato che erroneamente “la Corte territoriale, pur in presenza di contestazione sull'autenticità della polizza in questione e pur non potendo la stessa di per sé avere una carica di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne la autenticità” aveva “fondato il suo convincimento sull'autenticità della detta polizza per non essere stata la stessa contestata attraverso la proposizione di querela di falso”.

Infatti, “il "disconoscimento" operato” a suo tempo dalla parte ricorrente “era volto a far valere che il contratto... non poteva essere considerato per essa impegnativo, di talchè, in tale contesto, non le era affatto necessaria la dimostrazione che la sottoscrizione… fosse stata contraffatta”.

Perciò, “così ricostruito il senso della linea difensiva della ricorrente, appare chiara l'assoluta inconferenza della ritenuta necessità della querela di falso per veicolare una siffatta contestazione”.

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